Secondary Market Directive: Analisi Completa delle Novità Introdotte dalla Bozza di Decreto Attuativo

Secondary Market Directive: Analisi Completa delle Novità Introdotte dalla Bozza di Decreto Attuativo

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La Secondary Market Directive (Direttiva UE 2021/2167) rappresenta un punto di svolta nel panorama normativo europeo relativo ai crediti deteriorati. Il decreto attuativo, attualmente in fase di consultazione pubblica fino al 29 febbraio, introduce modifiche sostanziali alla disciplina italiana attraverso interventi mirati sul Testo Unico Bancario (TUB).


Impatto della Secondary Market Directive sul Sistema Bancario Italiano

L’implementazione della Secondary Market Directive nel diritto nazionale comporta una revisione significativa del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’obiettivo primario è quello di semplificare e armonizzare le procedure relative alla cessione e acquisizione dei crediti deteriorati, creando un framework normativo più efficiente e trasparente.

La direttiva europea si propone di standardizzare le pratiche operative nel mercato secondario dei crediti, eliminando le discrepanze normative che fino ad oggi hanno caratterizzato i diversi Stati membri. Questo approccio uniformato faciliterà gli scambi commerciali transfrontalieri e aumenterà la liquidità del mercato.


Nuove Figure Professionali: Gestori e Acquirenti nella Secondary Market Directive

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Secondary Market Directive riguarda l’inserimento nel Titolo V del TUB di un nuovo Capo II, dedicato specificamente alle figure chiave del settore delle cartolarizzazioni di crediti deteriorati di origine bancaria e finanziaria.

L’articolo 114.1, comma 1, lettera c) definisce con precisione il “gestore di crediti in sofferenza” come entità iscritta nell’apposito albo previsto dall’articolo 114.5. Questi soggetti operano professionalmente nella gestione dei crediti deteriorati per conto di acquirenti specializzati, svolgendo attività che spaziano dal recupero crediti alla gestione dei reclami.

La Secondary Market Directive introduce inoltre la figura dell'”acquirente”, identificato come persona fisica o giuridica, diversa dalle banche tradizionali, che nell’ambito della propria attività commerciale o professionale si specializza nell’acquisizione di crediti in sofferenza. Questa distinzione risulta fondamentale per delineare chiaramente i ruoli e le responsabilità nel mercato secondario.


Regime Autorizzativo e Vigilanza secondo la Secondary Market Directive

La normativa europea stabilisce un regime di vigilanza differenziato tra le varie figure professionali. I gestori di crediti in sofferenza sono sottoposti a un regime di riserva, procedure autorizzative specifiche e una disciplina comportamentale rigorosa. Al contrario, i fornitori di servizi, definiti come “mandanti” dei gestori, sono sostanzialmente esentati da questi obblighi, in quanto la responsabilità del rispetto delle norme di vigilanza ricade sui gestori stessi.

Questo approccio della Secondary Market Directive mira a ottimizzare l’allocazione delle responsabilità di controllo, concentrando gli oneri di compliance sui soggetti che effettivamente gestiscono i crediti deteriorati, senza appesantire inutilmente l’intera catena operativa.


Principio di Separazione delle Funzioni nella Secondary Market Directive

Un aspetto cruciale della Secondary Market Directive è rappresentato dal principio vincolante di separazione tra le funzioni di acquisizione e gestione dei crediti. L’articolo 114.3, comma 2 del decreto attuativo stabilisce esplicitamente che “L’acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 per svolgere l’attività di gestione dei crediti in sofferenza acquistati”.

Questa disposizione elimina categoricamente la possibilità per un soggetto acquirente di gestire internamente i crediti acquistati, garantendo una netta separazione dei ruoli nel mercato finanziario. Tale principio impedisce conflitti di interesse e assicura una maggiore trasparenza nelle operazioni di recupero crediti.


Conseguenze per le Società di Recupero Crediti

L’applicazione della Secondary Market Directive comporta modifiche sostanziali per le società di recupero crediti esistenti, regolamentate dall’articolo 115 TULPS. Queste entità non potranno più simultaneamente acquistare e gestire crediti in sofferenza, nemmeno qualora decidessero di trasformarsi in gestori autorizzati secondo le nuove disposizioni normative.

La separazione obbligatoria delle funzioni richiederà una riorganizzazione del settore, con la necessità di mantenere distinte le figure di acquirente e gestore sul mercato. Questo cambiamento strutturale favorirà una maggiore specializzazione e professionalizzazione del settore.


Trasparenza e Rapporti con la Clientela

La Secondary Market Directive introduce inoltre modifiche significative al Titolo VI del TUB in materia di trasparenza e rapporti con i clienti. Questi interventi mirano a rafforzare la protezione dei debitori e a garantire standard elevati di comunicazione e trasparenza nelle procedure di recupero crediti.

Le nuove disposizioni prevedono obblighi informativi più stringenti e procedure standardizzate per i rapporti con la clientela, elevando complessivamente gli standard qualitativi del settore.


Prospettive Future e Benefici della Secondary Market Directive

L’implementazione della Secondary Market Directive nel diritto nazionale rappresenta un’opportunità significativa per il mercato italiano dei crediti deteriorati. La creazione di un framework normativo armonizzato e chiaro beneficerà tutti gli operatori del settore, facilitando le operazioni di cartolarizzazione e migliorando l’efficienza complessiva del mercato.

La nuova disciplina europea, una volta pienamente operativa, contribuirà a stabilire punti di riferimento essenziali sia a livello domestico che comunitario, portando chiarezza in un settore fino ad oggi caratterizzato da una normativa frammentata. Questo processo di armonizzazione garantirà maggiore certezza giuridica per gli operatori e una protezione più efficace per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati.

 

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