Definizione di pignoramento presso terzi
Per comprendere appieno il concetto di pignoramento presso terzi, è essenziale chiarirne la natura ed il contesto legale. Questa procedura rientra nell’ambito delle procedure esecutive, definite dal Codice di Procedura Civile, e costituisce uno strumento attraverso il quale il creditore può far valere il proprio diritto di credito nei confronti del debitore. Utilizzata, quindi, per recuperare un debito, questa procedura legale interviene dopo l’ottenimento di un provvedimento giudiziale da parte del creditore e ne attesta l’esistenza e l’ammontare dovuto.
Differenza tra pignoramento presso terzi e pignoramento “tradizionale”
Ciò che distingue il pignoramento presso terzi, e ne conferisce il nome, è l’implicazione di un terzo soggetto estraneo alla disputa originaria. Questa particolare procedura, dunque, non solo rappresenta un mezzo attraverso il quale il creditore può recuperare il proprio credito, ma sottolinea anche l’importanza della cooperazione di terzi nel processo di esecuzione. Questa procedura offre una via legale e strutturata per garantire la soddisfazione del credito al creditore, pur coinvolgendo soggetti non direttamente coinvolti nella controversia originaria.
Pignoramento presso terzi: tipologie di procedure applicabili
Il processo di pignoramento presso terzi coinvolge diverse procedure, le cui modalità possono variare a seconda delle circostanze specifiche del caso.
Il pignoramento presso istituti bancari e finanziari implica, per esempio, il blocco dei conti bancari del debitore presso le banche, il pignoramento dei crediti oppure dei suoi investimenti presso altri istituti finanziari. Il pignoramento presso acquirenti terzi si verifica, invece, quando il creditore richiede il sequestro di proventi ricavati dalla vendita di beni a terzi, mentre se avviene presso terzi detentori di beni, riguarda il sequestro di beni o immobili detenuti da terzi per conto del debitore. Se il pignoramento ha luogo, infine, presso i datori di lavoro, la procedura coinvolge il blocco di una parte dei redditi, ovvero dello stipendio o salario del debitore.
In quali circostanze si verifica un pignoramento presso terzi?
L’attuazione di un pignoramento presso terzi si verifica quando si rende necessario procedere con l’espropriazione coattiva di beni o crediti del debitore. Il processo coinvolge due categorie principali di attività:
- crediti detenuti dal debitore nei confronti di terzi;
- eventuali beni mobili appartenenti al debitore, ma che il creditore ritenga possano essere di proprietà di terzi.
Spesso, al fine di individuare i crediti posseduti dal debitore, il creditore si avvale di un’indagine finanziaria dettagliata. Questo processo analizza tutti gli asset posseduti dal debitore che potrebbero essere soggetti ad una procedura di pignoramento.
Applicazione del pignoramento presso terzi: come funziona?
Il Codice di Procedura Civile stabilisce che prima di avviare la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, sia necessaria una notifica preliminare al debitore. Questa riguarda gli atti propedeutici all’inizio della procedura, tra cui la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. Si tratta di una fase estremamente importante in quanto assicura al debitore piena consapevolezza delle azioni legali intraprese e gli consente di adottare eventuali ed adeguate misure difensive.
Successivamente, nel rispetto dei tempi previsti dalla Legge, il creditore è autorizzato a notificare formalmente al debitore l’avvio del processo di pignoramento. Ha inizio, così, la procedura di esecuzione coattiva, con l’implicazione di terze parti, il sequestro dei beni o delle risorse finanziarie del debitore, al fine di soddisfare il credito reclamato dal creditore.
Una volta notificati gli atti ai terzi interessati, vengono esplicitate le motivazioni del pignoramento e i beni soggetti al sequestro. Viene programmata, quindi, un’udienza, a cui il debitore può assistere e durante la quale il terzo coinvolto è chiamato a rilasciare una dichiarazione circa la sua relazione con il debitore; se il pignoramento coinvolge un ex datore di lavoro, questi deve essere informato della situazione.
Salvo circostanze eccezionali, questa procedura è caratterizzata da una certa tempestività e si svolge in un’unica udienza.
Decreti e novità in merito al pignoramento presso terzi
Il DLGS 19/2024, entrato in vigore lo scorso 2 marzo, ha introdotto modifiche significative nel campo delle procedure esecutive, volte a regolare in maniera più equa e trasparente le procedure di pignoramento. Adesso, infatti, qualora un terzo soggetto dovesse ricevere un avviso di pignoramento, è tenuto a rispettare precise disposizioni in merito alle somme e ai beni soggetti a pignoramento. Tali disposizioni variano in base all’importo del credito oggetto di pignoramento:
- per crediti fino a 1.100,00 euro, il terzo deve rispettare fino a 1.000,00 euro oltre all’importo del credito;
- per crediti da 1.100,01 euro a 3.200,00 euro, il limite è di 1.600,00 euro;
- per importi superiori a 3.200,00 euro, il terzo deve rispettare la metà dell’importo del credito.
Pignoramento dei crediti del debitore presso terzi: efficacia ed implicazioni
Il nuovo articolo 551-bis, riguardante l’efficacia del pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, stabilisce che l’espropriazione decade dopo dieci anni dalla notifica al terzo coinvolto, salvo l’anticipata chiusura del processo o l’emissione di un’ordinanza di assegnazione delle somme.
Al fine di mantenerne la validità, il creditore può inviare una dichiarazione di interesse entro due anni prima della scadenza dei dieci anni, fornendo dettagli sulla procedura esecutiva e sul credito. Questa deve essere depositata presso l’ufficio giudiziario entro dieci giorni dall’ultima notifica.
Nel caso di coinvolgimento di più terzi, l’inefficacia si applica solo a quelli non notificati della dichiarazione di interesse. In mancanza di tale notifica, questi vengono liberati dagli obblighi sei mesi dopo la scadenza di efficacia del pignoramento. Infine, il processo esecutivo si estingue automaticamente dieci anni dopo la notifica di pignoramento o della dichiarazione di interesse più recente.
Fonte: www.stralciami.it